IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Oggetto della legge 1. In attesa di una normativa nazionale di principio in materia, la presente legge in attuazione dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 2, e dell'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, disciplina la ricerca e la coltivazione delle cave e torbiere nella regione Lazio nel rispetto dei vincoli di tutela paesistica, naturalistica, idrogeologica ed archeologica. 2. Ai fini di cui alla presente legge sono considerate cave o torbiere i luoghi in cui vengono ricercate o coltivate le seguenti sostanze: a) torbe; b) materiali per opere edilizie, stradali ed idrauliche; c) terre coloranti, farine fossili, quarzo, sabbie silicee, pietre molari, pietre coti; d) materiali di cui all'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; e) gli altri materiali di cui all'articolo 2, terzo comma, lettera d), del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, industrialmente utilizzabili. 3. Le attivita' di sistemazione superficiale del fondo nonche' l'utilizzazione dei materiali risultanti dalla esecuzione di opere pubbliche o private e da opere di urbanizzazione non sono soggette alle disposizioni della presente legge.