IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                         Oggetto della legge
 
   1. In attesa di una normativa nazionale di principio  in  materia,
la  presente  legge  in  attuazione  dell'articolo  1 del decreto del
Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 2, e dell'articolo 62
del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,  n.  616,
disciplina  la  ricerca e la coltivazione delle cave e torbiere nella
regione  Lazio  nel  rispetto  dei  vincoli  di  tutela   paesistica,
naturalistica, idrogeologica ed archeologica.
   2.  Ai  fini  di  cui  alla presente legge sono considerate cave o
torbiere i luoghi in cui vengono ricercate o  coltivate  le  seguenti
sostanze:
     a) torbe;
     b) materiali per opere edilizie, stradali ed idrauliche;
     c)  terre  coloranti,  farine  fossili,  quarzo, sabbie silicee,
pietre molari, pietre coti;
     d) materiali di cui all'articolo 62 del decreto  del  Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
     e)  gli  altri  materiali  di  cui  all'articolo 2, terzo comma,
lettera  d),  del  regio   decreto   29   luglio   1927,   n.   1443,
industrialmente utilizzabili.
   3.  Le  attivita'  di  sistemazione superficiale del fondo nonche'
l'utilizzazione dei materiali risultanti dalla  esecuzione  di  opere
pubbliche  o  private  e da opere di urbanizzazione non sono soggette
alle disposizioni della presente legge.